Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo 43 comma 1, lettera b, del decreto legislativo n° 81/2008, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (Decreto n°388 del 15 luglio 2003, art 3 comma 1 Gazzetta Ufficiale del 03/02/2004).
I contenuti minimi dei corsi di formazione, ai sensi del DM 388/2003 variano in relazione al fattore di rischio ed alle dimensioni delle aziende.
Il Decreto del 15 luglio 2003 n° 388, all’art. 1 classifica le aziende:
1 Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Gruppo A: I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2 , del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli sette, 28 e 33 del decreto legislativo 17 Febbraio 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 Febbraio 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 Febbraio di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
La formazione degli addetti deve essere ripetuta con cadenza triennale almeno per ciò che attiene alla parte pratica. Il DM 388/2003, fa salvi tutti i corsi di formazione che pur non rispondendo ai requisiti del decreto, siano stati ultimati entro il 3 agosto 2004 (data di entrata in vigore)
VALUTAZIONE ed ATTESTATO
Al termine di questo corso, i partecipanti devono conseguire l’idoneità attraverso test di accertamento delle conoscenze acquisite.
Al temine del corso, viene rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno 90% del monte ore).
Il corso sarà effettuato con un minimo di 8 partecipanti.
Avvertenze: La partecipazione al Corso è subordinata alla compilazione del form "iscrizione" sottostante o tramite la trasmissione della scheda di iscrizione che troverete nella sezione iscrizione, compilata in tutte le sue parti ad Assoservizi Formazione e-mail: info@assoserviziformazione.it , ed al pagamento della quota di iscrizione.