Prevenzione incendi – Pubblicato il Decreto su controllo e manutenzione impianti

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È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno del 1 settembre 2021 (allegato) che riporta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (GU n.230 del 25-9-2021).

Il Decreto dà attuazione alle previsioni del D.lgs 81/08 in merito alla definizione di criteri atti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (art. 46, comma 3, lett. a), punto 3) ed è il primo di tre decreti che andranno ad abrogare l’attuale normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (Dm 10/03/1998). Gli altri due decreti dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni.

Il Decreto, il cui iter, insieme agli altri due provvedimenti, è stato lungo e complesso, definisce anche la qualifica dei manutentori ed andrà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi nel settembre 2022.

Confindustria ha seguito il percorso di definizione nell’ambito del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (organismo collegiale in seno al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei Vigili del Fuoco), con il costante coinvolgimento delle Associazioni del sistema.

Le principali novità

  • Sono definiti i contenuti, le casistiche di obbligo e le modalità di formazione dei lavoratori relativamente al Piano di Emergenza Interno (che, tra l’altro, dovrà riportare i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze) e le modalità di svolgimento delle esercitazioni, che dovrà essere necessariamente verbalizzato.
  • Sono dettagliati i criteri per la definizione del livello di rischio aziendale, cui corrisponde la tipologia di corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi (livello 1, 2 e 3, corrispondente al rischio alto, medio e basso).
  • Viene sancito l’obbligo della nomina formale degli addetti alla prevenzione incendi.

Ciò premesso, appare evidente, che ciascuna azienda dovrà procedere ad un aggiornamento/revisione dei seguenti documenti:

  • Documento di Valutazione del Rischio di incendio;
  • Piano di Emergenza Interno.

Formazione degli addetti e dei docenti

Gli addetti al servizio antincendio debbono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e, laddove previsto, conseguono l’attestato di idoneità tecnica.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti, dal datore di lavoro o dai lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;
  • Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • Essere iscritti negli elenchi del Ministero e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  • Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Assoservizi Formazione progetterà, per il primo trimestre 2022, corsi di formazione sull’aggiornamento normativo, validi per il riconoscimento dei crediti formativi RSPP e i corsi di formazione per gli Addetti Antincendio.

Gli interessati possono già manifestare le proprie esigenze formative a bretti@assoserviziformazione.it e donati@assoserviziformazione.it